Ogni incidente è un incidente di troppo. In Svizzera, la sicurezza degli impianti esistenti nel settore aziendale è disciplinata dalle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Ma la maggior parte degli ascensori trova impiego nel settore non aziendale. Per tali impianti, la legislazione in materia di sicurezza è di competenza dei cantoni, i quali si basano sulla norma europea sulla sicurezza degli ascensori esistenti (SNEL Safety Norm for Existing Lifts, SNEL - PDF, 2 MB). La Svizzera ha recepito la norma SNEL nel 2004 con la pubblicazione della norma SIA 370.080. Nei singoli cantoni sono state promulgate prescrizioni in materia di modernizzazione sulla base della norma SNEL. Per tutte le informazioni principali in merito si rimanda alle nostre Domande e risposte.
Modernizzazione e ristrutturazione di ascensori esistenti
Per il settore non aziendale, le modernizzazioni e le ristrutturazioni di impianti esistenti rientrano nell’ambito di competenza dei cantoni. Alcuni cantoni (GE, ZH, GL, LU e TI) definiscono nei propri regolamenti edilizi i requisiti di legge vigenti per il rinnovo degli impianti. Nel resto del paese non esistono norme in materia.
Di conseguenza, l’Associazione di imprese svizzere di ascensori (VSA) ha pubblicato delle linee guida per la modernizzazione e la ristrutturazione degli impianti ascensore impiegati nel settore aziendale e non. Le linee guida della VSA rappresentano una raccomandazione emanata dall’associazione, volta a determinare lo «stato dell’arte» nell’ambito delle modernizzazioni. La versione attuale è consultabile nel sito della VSA www.aufzuege.ch. Al settore aziendale si applicano altresì la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e i requisiti della SUVA.
Modernizzazione e ristrutturazione di scale e marciapiedi mobili
Anche le modernizzazioni e le ristrutturazioni di scale mobili e marciapiedi mobili rientrano nella sfera di competenza della Confederazione e sono soggette alla LAINF e ai requisiti della SUVA.
Impianti sostitutivi
Gli impianti sostitutivi per ascensori devono essere dichiarati all’autorità di vigilanza del mercato al momento dell’immissione in commercio. Inoltre, è necessario redigere un’apposita documentazione composta dalla dichiarazione di conformità e dalle istruzioni d’uso e manutenzione.
La «Safety Norm for Existing Lifts» (SNEL) è una norma europea sulla sicurezza che evidenzia le 74 situazioni di pericolo che caratterizzano gli impianti esistenti.
La direttiva sull’aumento del livello di sicurezza negli ascensori esistenti («Erhöhung der Sicherheit an bestehenden Aufzügen», ESBA) definisce sette criteri per l’adeguamento degli impianti più vecchi allo stato attuale dell’arte. Si basa sulla norma europea SNEL ed è stata varata nel settembre 2008 dal Dipartimento costruzioni del Cantone di Zurigo.
Criteri
Nel Cantone di Ginevra si applica il «Règlement concernant les ascenseurs et montecharges» (regolamento concernente ascensori e montacarichi). Il regolamento prevede l’ammodernamento in due fasi degli ascensori più vecchi secondo dieci criteri di sicurezza.
Punti attuati
Cantone di Zurigo: Per gli ascensori esistenti vige la direttiva ESBA.
Cantone di Ginevra: Per gli ascensori esistenti vige la direttiva L5.
Canton Ticino: Dal 2014 una nuova legge richiede maggiore sicurezza per gli ascensori esistenti, tanto per la modernizzazione quanto per l’installazione di impianti sostitutivi. Questi ultimi sono sottoposti a una procedura di autorizzazione edile e a un collaudo da parte di un’azienda certificata.
Per la modernizzazione degli ascensori, inoltre, è prevista l’eliminazione dei sette principali fattori di pericolo contemplati nella norma SNEL (si veda la direttiva ESBA).
Canton Lucerna: In presenza di modifiche sostanziali agli edifici, gli impianti ascensore precedenti al 1° agosto 2001 devono essere ispezionati dai comuni nel quadro della procedura di autorizzazione edile, i quali possono eventualmente disporre in merito a:
In generale, l’Associazione di imprese svizzere di ascensori (VSA) raccomanda di risolvere i seguenti difetti:
Per maggiori informazioni sulle norme SNEL / ESBA / L5 potete rivolgervi all'Ispettorato Federale degli Ascensori (IFA), alle autorità cantonali preposte, all'Associazione di imprese svizzera di ascensori ASA nonché gli specialisti di Schindler Svizzera.
In tutti i cantoni può occuparsene un’azienda specializzata in ascensori. Nel Cantone di Zurigo, è l’ufficio cantonale per il controllo degli ascensori che verifica la conformità con la direttiva ESBA in occasione delle ispezioni periodiche ordinarie.
In linea di principio, a rispondere è il proprietario dell’ascensore ai sensi dell’art. 58 CO (articolo 58 CO).
Saremo lieti di valutare il vostro ascensore e di consigliarvi le misure da adottare. Contattateci!
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La VSA ei suoi membri si impegnano per la sicurezza e la qualità nel settore degli ascensori, nonché per la sicurezza sul lavoro.
Legge di Ginevra aggiornata ogni giorno.